Statuto

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – TRASPARENZA

Articolo 1

E’ costituita con sede in Roma una associazione in forma di Confederazione denominata “Confederazione delle Associazioni Professionali, in breve CONFASSOCIAZIONI”.
La Confederazione è l’espressione unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni che esercitano in Italia ed in Europa un’attività professionale di cui alla Legge 4/2013 e successive modifiche con apporto di competenze professionali specifiche e con le forme organizzative previste dalla Legge stessa.
La Confederazione elegge la propria sede in Roma, Via di Santa Teresa 23. L’Ufficio di Presidenza, con apposita delibera, può modificare l’indirizzo della sede. La Confederazione può aprire sedi ed uffici sia in Italia che all’estero.
La Confederazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro, è apartitica.
La Confederazione si impegna a garantire, nei confronti delle organizzazioni confederate e nel rispetto dei loro statuti, la piena trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle articolazioni ed eventuali emanazioni societarie e organizzative direttamente o indirettamente controllate.
La Confederazione, attraverso il suo legale rappresentante, è l’unica proprietaria del marchio registrato CONFASSOCIAZIONI, nonché del segno raffigurato che contraddistingue l’emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

TITOLO II – SCOPI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 2

Quale autonoma parte sociale, la Confederazione ha per scopo la partecipazione delle professioni e delle associazioni, di cui alla Legge 4/2013 ed eventuali successive modifiche, alle scelte di politica economica e sociale del Paese, nonché la tutela e valorizzazione del ruolo di tali professioni, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei. Si propone di conseguire tali scopi mediante:

a)    la rappresentanza unitaria in tutte le sedi politiche ed istituzionali italiane e comunitarie delle organizzazioni confederate per ogni questione, ivi ricompresa la firma del C.C.N.L. Dipendenti di Studi Professionali, interessante i professionisti, le associazioni, i coordinamenti e le federazioni delle professioni di cui alla Legge 4/2013 ed eventuali successive modifiche, restando di totale, assoluta ed autonoma competenza delle rispettive organizzazioni confederate la rappresentanza in materia di qualsiasi questione relativa alle singole categorie professionali;
b)    il coordinamento delle iniziative ed attività promosse nell’interesse generale delle professioni di cui alla Legge 4/2013 ed eventuali successive modifiche ed il sostegno, anche in termini di reperimento di risorse economiche, delle azioni svolte dalle organizzazioni confederate;
c)    la stipula di protocolli d’intesa e la predisposizione di piattaforme tematiche condivise nei confronti del Governo, delle Istituzioni e degli altri interlocutori economici e sociali da definire e gestire con il dialogo permanente e la reciproca consultazione con le Parti Sociali;
d)    il convinto sostegno ai processi di sinergia complessiva del sistema professionale italiano attraverso il dialogo permanente e la stipula di protocolli d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza unitaria delle professioni regolamentate ai sensi dell’art. 3 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE e successive modifiche e integrazioni;
e)    la tutela degli interessi sociali ed economici delle organizzazioni confederate nei rapporti con Amministrazioni, Enti e Istituzioni e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale italiana e comunitaria;
f)    l’assistenza progettuale gratuita alle organizzazioni confederate per il raggiungimento dei requisiti di cui alla Legge 4/2013, al D.Lgs 13/2013 ed alle eventuali, successive leggi e/o modifiche intervenute;
g)    la promozione e il consolidamento del ruolo delle organizzazioni confederate e dei professionisti ad esse iscritti come componenti fondamentali del sistema economico e della società civile, nonché il riconoscimento di tale ruolo a tutti i livelli di interlocuzione pubblica e privata ed in termini di pari opportunità;
h)    l’erogazione di ogni tipo di servizio di informazione e promozione, formazione, assistenza e consulenza alle organizzazioni confederate;
i)    lo studio e la promozione di iniziative legislative a favore degli interessi delle professioni di cui alla Legge 4/2013 ed eventuali successive modifiche, coordinandole sempre con gli orizzonti e gli interessi superiori della collettività;
j)    l’organizzazione diretta o indiretta di ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche  periodico al fine di migliorare la qualificazione delle professionalità del sistema delle organizzazioni confederate in un’ottica globale di miglioramento continuo;
k)    lo svolgimento di ogni attività, anche arbitrale, nell’interesse degli associati, compresa l’organizzazione e prestazione di servizi attraverso società appositamente costituite;
l)    la promozione e lo svolgimento di attività formative, culturali, convegnistiche e, in genere, di ogni altra attività al fine di favorire il raggiungimento degli scopi associativi;
m)    la designazione, anche in termini di pari opportunità, dei rappresentanti in Enti e Organismi Nazionali e Internazionali ove la rappresentanza sia richiesta in modo unitario;
n)    la stipula con Enti previdenziali, bancari o di altro genere di convenzioni per riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dal C.C.N.L. Dipendenti di Studi Professionali con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973 n. 311, sue eventuali modificazioni ed integrazioni e da ogni altra Legge in materia;
o)    la stipula di protocolli d’intesa e di reciproca consultazione con le Associazioni dei Consumatori volti a favorire:

1.    l’istituzione di camere e processi di conciliazione per la risoluzione alternativa di eventuali controversie;
2.    il supporto alla predisposizione presso le organizzazioni confederate di forme e strumenti di garanzia a tutela degli utenti;
3.    la predisposizione e la promozione di strumenti idonei di assicurazione per i rischi professionali presso gli iscritti alle organizzazioni confederate da rendere, ove possibile, obbligatori.

p)    la promozione e la partecipazione ad attività culturali, sociali, economiche e, in genere, ad ogni altra attività finalizzata ad offrire un contributo alla crescita del Paese e del  sistema professionale.

La Confederazione può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto.  La Confederazione, per il perseguimento dei propri scopi, può infine assumere partecipazioni e/o interessenze in altri enti od imprese, anche societarie.
Durante la vita della Confederazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia richiesto dalla legge.

TITOLO III – ASSOCIATI

Articolo 3

Possono far parte di CONFASSOCIAZIONI le Federazioni, i Coordinamenti e le Associazioni italiane e comunitarie che esercitano una delle professioni di cui alla Legge 4/2013 ed eventuali successive modifiche e che abbiano la sede legale in Italia.
In caso di adesione di Federazioni e Coordinamenti, sono associate in via automatica e gratuita alla Confederazione tutte le singole organizzazioni facenti parte di Federazioni e Coordinamenti stessi.
Gli scopi delle organizzazioni confederate debbono essere congruenti con quelli della CONFASSOCIAZIONI.

Articolo 4

Sono soci fondatori tutte le organizzazioni che aderiranno alla Confederazione, sottoscrivendo il presente Statuto, il Manifesto, tutti i Protocolli d’Intesa ed avendo ottenuto parere positivo dall’Ufficio di Presidenza.
A far seguito da tale data, qualsiasi altra organizzazione che volesse entrare a far parte di CONFASSOCIAZIONI deve inoltrare domanda di ammissione all’Ufficio di Presidenza, allegando una scheda informativa, contenente i dati previsti da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di Direzione.
Spetta a quest’ultimo, che potrà delegarne il compito ad uno o più dei suoi componenti, predisporre l’istruttoria della domanda (nel corso della quale potranno essere richiesti tutti gli ulteriori documenti e informazioni ritenute necessarie o utili), da sottoporre entro il termine massimo di un mese all’approvazione del Consiglio di Direzione stesso.

Articolo 5

Dalla data della delibera di ammissione decorreranno diritti ed obblighi per l’organizzazione ammessa, ivi compreso il versamento della quota associativa che, per il primo anno di adesione, sarà proporzionata ai mesi totali di effettiva appartenenza.
L’iscrizione all’associazione s’intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso in qualunque momento nel rispetto delle norme statutarie.
Dalla data di costituzione della Confederazione, in via transitoria per i primi due anni e salvo proroga, la quota associativa è rimessa al contributo volontario delle organizzazioni aderenti con un minimo pari ad 1 (uno) euro.

Articolo 6

Le organizzazioni confederate, pur mantenendo la totale autonomia e rappresentanza quando tale rappresentanza si riferisca alla singola categoria professionale, sono tenute:

a)    ad osservare le delibere adottate dagli organi della CONFASSOCIAZIONI sugli scopi sociali e a non assumere iniziative in contrasto con le delibere stesse;
b)    a pagare le eventuali quote associative annuali ordinarie o straordinarie stabilite dalla Conferenza dei Presidenti;
c)    a  fornire,  nei  limiti  della  vigente  normativa  sul  trattamento  dei  dati,  tutte  le  informazioni concernenti  la  propria  struttura  e  il  funzionamento  dei  propri  organi  statutari  che il Consiglio di Direzione riterrà necessarie per lo svolgimento dell’attività della CONFASSOCIAZIONI.

Articolo 7

La cessazione    della qualifica    di organizzazione confederata potrà avvenire:

a)    per cessazione della attività dell’organizzazione associata;
b)    per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Direzione. La cessazione avrà effetto immediato;
c)    per esclusione decisa dal Consiglio di Direzione, con delibera motivata, per inadempimento alle norme del presente Statuto, ovvero per il mancato rispetto di una o più delibere adottate con le maggioranze di cui al presente Statuto dallo stesso Consiglio di Direzione;
d)    per morosità per periodi superiori ad un anno.

Articolo 8

La carica di componente degli organi esecutivi è incompatibile con incarichi di governo di livello europeo, nazionale e regionale.
L’assunzione di mandati o incarichi incompatibili, ai sensi del precedente comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta nella Confederazione.
La carica di membro di organi confederali è altresì incompatibile con l’adesione ad altri organismi che abbiano scopi o deliberazioni in chiaro contrasto con quelli della Confederazione.
Con proprio regolamento, su parere positivo dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio di Direzione della Confederazione adotterà il Codice Etico e di Condotta di CONFASSOCIAZIONI. Tale Codice sarà strutturato anche attraverso il confronto preventivo con le Parti Sociali e con le Associazioni dei Consumatori.

TITOLO IV – ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 9

Sono organi della Confederazione:

1.    la Conferenza dei Presidenti;
2.    il Presidente;
3.    l’Ufficio di Presidenza;
4.    il Consiglio di Direzione;
5.    le Aree;
6.    il Direttore Generale;
7.    il Tesoriere;
8.    il Collegio dei Revisori;
9.    il Collegio dei Probiviri;
10.    il Consiglio di Indirizzo;
11.    il Comitato Scientifico;
12.    le Delegazioni Regionali.

Con delibera del Consiglio di Direzione potranno essere inoltre costituite apposite Commissioni consultive o di studio, che dureranno in carica per il periodo di tempo indicato nella delibera istitutiva e comunque per un periodo non eccedente la durata in carica del Consiglio di Direzione stesso.
Tutte le deliberazioni degli organi confederali sono, salvo diversa disposizione, immediatamente esecutive.

TITOLO V – LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Articolo 10

La Conferenza dei Presidenti è costituita dai Presidenti o dai legali rappresentanti pro-tempore delle singole organizzazioni aderenti (che possono farsi sostituire) e da un delegato permanente per ciascuna delle stesse organizzazioni.

Articolo 11

Sono compiti della Conferenza dei Presidenti:

a)    la definizione degli obiettivi e delle strategie e la valutazione dei risultati della CONFASSOCIAZIONI;
b)    l’elezione del Presidente, dell’Ufficio di Presidenza e dei componenti del Consiglio di Direzione, previa determinazione del loro numero secondo quanto previsto dall’articolo 19;
c)    la revoca, mediante mozione di sfiducia, del Consiglio di Direzione o di uno o più dei suoi componenti;
d)    la nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
e)    l’approvazione definitiva del testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli studi professionali, previa consultazione con le Aree di cui al successivo art. 24;
f)    la ratifica, su proposta ed iniziativa del Consiglio di Direzione, dell’esistenza dei requisiti per l’istituzione delle Delegazioni regionali;
g)    l’eventuale partecipazione ad iniziative che siano strumentali al perseguimento dei fini confederali e statutari;
h)    l’approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo;
i)    l’approvazione delle quote associative annuali e di ogni altro, eventuale contributo complementare;
j)    le modificazioni al presente Statuto;
k)    l’istituzione e la regolamentazione di organismi quali Fondazioni e Centri Studi;
l)    lo scioglimento di CONFASSOCIAZIONI;
m)    ogni altro argomento proposto dal Presidente e/o dall’Ufficio di Presidenza.

È ammessa la delega per la partecipazione alle riunioni. Ogni componente non può assumere più di una delega. Le organizzazioni confederate hanno diritto di revocare in qualunque momento i propri rappresentanti nella Conferenza dei Presidenti.

Articolo 12

La Conferenza dei Presidenti è convocata, normalmente in Roma, dal Presidente (o, in caso di impedimento o inadempimento) dal Vice Presidente Vicario (di seguito Vicario) almeno due volte all’anno e comunque:

a)    entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre per l’approvazione del bilancio preventivo;
b)    quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle organizzazioni aderenti presentando uno schema di ordine del giorno. In questo caso, il Presidente (o, in caso di impedimento o inadempimento, dal Vicario) devono provvedere all’invio dell’avviso di convocazione non oltre i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di convocazione e la Conferenza dei Presidenti deve riunirsi entro i trenta giorni successivi all’invio dell’avviso di convocazione;

Articolo 13

La Conferenza dei Presidenti è convocata per mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax o posta elettronica, spediti a tutti i componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’adunanza; nei casi di urgenza, il termine di spedizione dell’avviso di convocazione può ridursi a cinque giorni prima della riunione (ma in questo caso deve essere sempre inviato per telegramma o telex o telefax o posta elettronica – e purché risulti la prova del ricevimento – e non solo per raccomandata).

Le riunioni della Conferenza dei Presidenti si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita la possibilità di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea.

Articolo 14

La Conferenza dei Presidenti è presieduto dal Presidente o dal Vicario, ed i suoi verbali sono redatti dal Direttore Generale.

Articolo 15

Ciascuna organizzazione aderente ha diritto ad un voto. I Presidenti di organizzazioni di secondo livello (Federazioni, Coordinamenti) hanno diritto a due voti.
Non sono ammesse al voto le organizzazioni che non sono in regola con i pagamenti di cui all’articolo 6. Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Il Presidente del Consiglio di Indirizzo ed il Presidente del Comitato Scientifico partecipano alle riunioni della Conferenza dei Presidenti con diritto di voto.

Articolo 16

Tutte le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti sono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, fatta eccezione per le deliberazioni seguenti, per le quali sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei componenti della Conferenza dei Presidenti:

a)    revoca del Consiglio di Direzione o di uno o più dei suoi membri;
b)    modifiche al presente Statuto;
c)    scioglimento della CONFASSOCIAZIONI.

TITOLO Vl – IL PRESIDENTE, IL VICARIO, L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Articolo 17

Il Presidente dura in carica quattro anni, ha la rappresentanza legale della CONFASSOCIAZIONI di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca la Conferenza dei Presidenti e il Consiglio di Direzione.
Propone al Consiglio di Direzione la nomina del Vice Presidente Vicario, individuandolo tra i componenti del Consiglio di Direzione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicario.
Esercita, ove occorra, i poteri del Consiglio di Direzione sottoponendo alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati e può delegare al Vice Presidente Vicario ed agli altri Vice Presidenti facenti parte dell’Ufficio di Presidenza particolari funzioni di sua competenza.
Il Presidente uscente può essere nominato Presidente Onorario dalla Conferenza dei Presidenti e può essere chiamato a partecipare a titolo consultivo alle riunioni della Conferenza dei Presidenti e del Consiglio di Direzione, con rimborso delle spese e per il tempo che i rispettivi organi ritengano eventualmente necessario od opportuno.
La carica del Presidente è riconfermabile consecutivamente solo per due mandati.
Il Presidente, su parere positivo dell’Ufficio di Presidenza, può nominare Consiglieri Delegati per specifiche tematiche di particolare interesse della Confederazione. I Consiglieri Delegati possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Direzione senza diritto di voto.

Articolo 18

L’Ufficio di Presidenza di CONFASSOCIAZIONI è nominato dalla Conferenza dei Presidenti ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, da altri sette Vice Presidenti, fra cui il Vice Presidente Tesoriere ed il Vice Presidente per le relazioni con il Parlamento, e dal Direttore Generale in qualità di Segretario senza diritto di voto.
Le decisioni dell’Ufficio di Presidenza si assumono a maggioranza semplice: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
In caso di impedimento o inadempimento del Presidente, a seguito di deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il Vice Presidente Vicario assume la presidenza dell’Ufficio di Presidenza stesso con pieni poteri.
Il Presidente può invitare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza altri membri del Consiglio di Direzione i quali partecipano senza diritto di voto.

TITOLO VII – IL CONSIGLIO DI DIREZIONE

Articolo 19

A partire dalla prima nomina successiva alla costituzione della Confederazione, il Consiglio di Direzione viene eletto dalla Conferenza dei Presidenti ed è composto da un numero di membri, non inferiore a sedici e non superiore a venticinque. Il numero effettivo dei componenti sarà determinato all’atto di ogni successiva nomina.
I membri del Consiglio di Direzione debbono essere scelti tra gli iscritti alle organizzazioni confederate, ma non necessariamente tra i componenti della Conferenza dei Presidenti.
Fanno parte di diritto del Consiglio di Direzione in qualità di membri i Responsabili delle Aree di cui al successivo articolo 24.
Tutti i membri del Consiglio di Direzione sono nominati Vice Presidenti di CONFASSOCIAZIONI. Ad ogni Vice Presidente sono assegnate specifiche deleghe operative individuate dal Consiglio di Direzione.
Su proposta del Presidente, previo parere positivo dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio di Direzione può cooptare altri consiglieri fino a un massimo di cinque.
Il Consiglio di Direzione dura in carica per un periodo di quattro anni dalla data della nomina ed i suoi membri possono essere rieletti. Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi componenti, i restanti componenti dovranno al più presto convocare la Conferenza dei Presidenti per procedere alla sostituzione.
Le eventuali dimissioni di un componente del Consiglio di Direzione vanno comunicate per iscritto agli altri componenti e al Collegio dei Revisori, perché si possa procedere alla convocazione della Conferenza dei Presidenti per la sua sostituzione.
Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio di Direzione altri membri nominati in organismi della Confederazione i quali partecipano senza diritto di voto.

Articolo 20

Tutte le cariche della Confederazione sono gratuite. Tutti i membri del Consiglio di Direzione dovranno operare esclusivamente con spirito di servizio e di dedizione ai principi statutari della CONFASSOCIAZIONI. Ad essi spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio a partire dalla prima deliberazione utile di sostenibilità economica assunta dal Consiglio di Direzione.

Articolo 21

Il Consiglio di Direzione viene convocato dal Presidente (o, in caso di impedimento o inadempimento dal Vicario) ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni sono fatte a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax o posta elettronica (e purché risulti la prova del ricevimento) spediti a tutti i componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza o, in caso di particolare urgenza, almeno tre giorni prima. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’adunanza. Le riunioni del Consiglio di Direzione sono presiedute dal Presidente (o in sua assenza dal Vicario) e verbalizzate dal Direttore Generale. Le riunioni del Consiglio di Direzione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi  di telecomunicazione,  purché sia garantita la possibilità di accertare l’identità degli  intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea e siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione ed i segretario verbalizzante.

Articolo 22

Sono prerogative del Consiglio di Direzione:

a)    la definizione e la realizzazione del piano di attuazione degli obiettivi e delle strategie della CONFASSOCIAZIONI deliberate dalla Conferenza dei Presidenti;
b)    la gestione della immagine, della comunicazione e in genere di ogni manifestazione esterna della CONFASSOCIAZIONI;
c)    la partecipazione ad occasioni di concertazione di ogni livello, compresa la trattazione e la conclusione del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli studi professionali;
d)    la nomina e la revoca dei rappresentanti di CONFASSOCIAZIONI in tutti gli organismi in cui sia richiesta, anche in termini di pari opportunità;
e)    la nomina dei Commissari per l’avvio delle Delegazioni Regionali;
f)    la revoca delle Delegazioni Regionali;
g)    la predisposizione delle proposte dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
h)    l’attuazione di quanto sia necessario per il raggiungimento degli scopi della CONFASSOCIAZIONI, ivi compresa l’organizzazione interna con la possibilità di assumere dipendenti e dirigenti e di costituire e regolare una o più commissioni o simili;
i)    ogni decisione su problemi di ordine operativo e/o di particolare urgenza;
j)    l’assunzione e l’esecuzione di ogni deliberazione di ordinaria amministrazione, ivi comprese quelle sui rimborsi spese, debitamente documentati dei suoi componenti;
k)    l’ammissione/esclusione di organizzazioni dalla Confederazione;
l)    l’approvazione e la modifica di eventuali regolamenti applicativi delle norme Statutarie.

Articolo 23

Le riunioni del Consiglio di Direzione sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti eletti.
Le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
È facoltà del Presidente invitare a intervenire a singole o più riunioni del Consiglio di Direzione, senza diritto di voto, altri rappresentanti di organizzazioni confederate che rivestano ruoli di particolare rilievo nei settori di riferimento di CONFASSOCIAZIONI.

TITOLO VIII – LE AREE

Articolo 24

La CONFASSOCIAZIONI, al momento dell’approvazione del presente Statuto, è articolata nelle seguenti aree professionali:

1.    relazioni istituzionali e con i consumatori;
2.    etica e cultura professionale;
3.    economia e finanza;
4.    istruzione, giovani e famiglia;
5.    formazione, welfare e previdenza;
6.    relazioni comunitarie e internazionali;
7.    relazioni con il Parlamento (Osservatorio Parlamentare)
8.    giustizia e diritto;
9.    territorio e ambiente;
10.    media e pubblicità;
11.    professioni e innovazione;
12.    comunicazione e sviluppo;
13.    impresa e tecnologia;
14.    agenda digitale, sistemi di attestazione e qualità;
15.    strategie e relazioni con UNI

Le organizzazioni aderenti partecipano alle aree in base al settore professionale di riferimento.
In sede di nomina del Consiglio di Direzione, per ogni area professionale sarà nominato dalla Conferenza dei Presidenti un Responsabile di Area.
Ciascun Responsabile di Area fa parte di diritto del Consiglio di Direzione a partire dalla prima nomina successiva all’approvazione del presente Statuto.
Su proposta del Presidente, previo parere positivo dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio di Direzione può deliberare la costituzione di nuove aree, salvo ratifica nella prima riunione utile della Conferenza dei Presidenti.
Ogni Area potrà riunirsi su richiesta del Responsabile o di tante organizzazioni aderenti che rappresentino almeno la metà delle organizzazioni complessivamente rappresentate per discutere argomenti di interesse particolare dell’area di riferimento.

TITOLO IX – IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 25

Il Direttore Generale ha come obiettivo della sua attività il funzionamento ottimale della Confederazione e la sua gestione trasparente ed efficiente sul piano organizzativo, economico e contabile.
Coadiuva il Presidente nonché gli organi collegiali nell’espletamento delle loro attività e partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi collegiali assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.
Cura le redazione del verbale delle riunioni della Conferenza dei Presidenti, del Consiglio di Direzione e dell’Ufficio di Presidenza, tiene in ordine i relativi libri, tiene un elenco delle organizzazioni confederate e delle relative rappresentanze, si occupa di tutte le comunicazioni formali della Confederazione e, in particolare, provvede all’invio degli avvisi di convocazione delle riunioni, su delega del Presidente.
Nell’ambito dei suoi obiettivi, con il parere positivo vincolante dell’Ufficio di Presidenza, propone al Consiglio di Direzione il modello organizzativo di funzionamento della Confederazione.
Previa deliberazione del Consiglio di Direzione, può essere delegato per iscritto a svolgere alcune funzioni specifiche dal Presidente e dal Vice Presidente Tesoriere.

TITOLO X – IL VICE PRESIDENTE TESORIERE

Articolo 26

Il Tesoriere è nominato dalla Conferenza dei Presidenti, partecipa al Consiglio di Direzione in qualità di Vice Presidente ed assume la responsabilità dell’area pianificazione della Confederazione.
Predispone il bilancio preventivo e consuntivo e con la collaborazione attiva, in termini di titolarità disgiunta della firma, del Presidente e del Direttore Generale, procede a tutti gli incassi e i pagamenti e tiene in ordine la contabilità sociale.
Previa deliberazione del Consiglio di Direzione, può delegare per iscritto alcune funzioni specifiche al Direttore Generale.

TITOLO XI – IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI

Articolo 27

Il Collegio dei Revisori Legali ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della CONFASSOCIAZIONI, di accertarne la consistenza di cassa e di redigere una relazione ai bilanci annuali.
A tale scopo, esso può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo e ha diritto di ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Direzione, alle quali può partecipare senza diritto di voto. Il Collegio viene eletto dalla Conferenza dei Presidenti in occasione di ogni rinnovo del Consiglio di Direzione, ed è composto da tre membri che durano in carica per lo stesso periodo di tempo di permanenza in carica del Consiglio di Direzione. Sono rieleggibili con gli stessi limiti. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Ai membri del Collegio spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, a partire dalla prima deliberazione di sostenibilità economica assunta dal Consiglio di Direzione. Le cariche sono gratuite, salvo il riconoscimento di un eventuale gettone annuale stabilito dalla Conferenza dei Presidenti.

TITOLO XII – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 28

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.
L’indicazione del Presidente è fatta dalla Conferenza dei Presidenti all’atto dell’elezione del Collegio stesso.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta anche da soggetti non iscritti alle organizzazioni confederate.
Il Collegio dei Probiviri:

a)    congiuntamente al Vice Presidente con delega per l’etica e la cultura professionale, è responsabile della stesura del Codice Etico e di Condotta della Confederazione;
b)    interviene, su istanza di parte, in via conciliativa e quale amichevole compositore, nelle controversie tra soci in materia associativa;
c)    esprime, su richiesta, parere in materia statutaria, al presidente e agli organi collegiali;
d)    eroga tutte le sanzioni disciplinari, compresa l’esclusione che sottoposta per la ratifica sl Consiglio di Direzione.

Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione “ex bono et aequo” senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le decisioni, sono resi per iscritto.

TITOLO XIII – IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO ED IL COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 29

Su proposta del Presidente, previo parere positivo dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio di Direzione può procedere alla costituzione del Consiglio di Indirizzo di CONFASSOCIAZIONI.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Indirizzo personalità di altissimo livello delle aree professionali della Confederazione e rappresentanti di organismi nazionali ed internazionali, delle Istituzioni e delle Accademie con la finalità di dare prestigio e supporto culturale ed istituzionale a CONFASSOCIAZIONI.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Indirizzo sono nominati dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente.

Articolo 30

Il Comitato Scientifico ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative della Confederazione.
Il Consiglio di Direzione nomina il Presidente del Comitato Scientifico il quale, entro 30 giorni dalla nomina e di concerto con il Presidente, provvede a segnalare al Consiglio di Direzione stesso i nominativi dei componenti individuati.

TITOLO XlV – DECADENZA E REVOCA PER ASSENZA

Articolo 31

I membri del Consiglio di Direzione sono considerati decaduti se nel corso dello stesso anno solare risultino assenti non giustificati per più di tre riunioni consecutive.
I rappresentanti nominati da CONFASSOCIAZIONI negli organismi di qualsiasi tipo che, nel corso dello stesso anno solare, risultino assenti per più di tre volte dalle riunioni indette dall’organismo nel quale sono nominati, potranno essere revocati dal Consiglio di Direzione.
I rappresentanti, di cui al comma precedente, hanno l’obbligo, se convocati, di partecipare alle riunioni del Consiglio di Direzione e, più in generale, di garantire il rispetto delle linee politiche della Confederazione.

TITOLO XV – LE DELEGAZIONI REGIONALI

Articolo 32

In ciascuna Regione possono costituirsi Delegazioni Regionali, costituite dai legali rappresentanti pro-tempore delle organizzazioni regionali o territoriali delle organizzazioni aderenti alla CONFASSOCIAZIONI e da un loro delegato.
La Delegazione regionale, e per essa il Presidente Regionale, ha la rappresentanza unitaria delle organizzazioni aderenti per ogni questione di ambito regionale interessante la generalità delle professioni di cui alla Legge 4/2013 ed eventuali successive modifiche, restando di autonoma competenza delle rispettive organizzazioni la rappresentanza delle singole categorie professionali.
L’organizzazione e il funzionamento delle Delegazioni Regionali dovrà corrispondere, con gli opportuni adattamenti, all’organizzazione degli organi centrali in base al presente Statuto e ad un Regolamento di Organizzazione da emanare a cura del Consiglio di Direzione.
E’ compito delle Delegazioni Regionali sviluppare un rapporto permanente con le Istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali locali nonché promuovere iniziative di interesse locale, attuando a livello regionale le iniziative e le delibere assunte dal Conferenza dei Presidenti e dal Consiglio di Direzione.
Ogni iniziativa non potrà mai porsi in contrasto con gli indirizzi deliberati di volta in volta dagli organi statutari della CONFASSOCIAZIONI, ai quali le Delegazioni Regionali dovranno riferire regolarmente e tempestivamente circa le attività svolte. In tale ambito, le Delegazioni Regionali rappresentano la Confederazione nei rapporti con i terzi.
Ciascuna Delegazione Regionale potrà eventualmente designare dei Referenti Provinciali.
Il Consiglio di Direzione, per favorire la diffusione e il corretto funzionamento delle Delegazioni Regionali, provvederà alla nomina di un Commissario che assumerà tutte le funzioni di Presidente pro-tempore, e, con le modalità più opportune avrà il compito provvedere alla costituzione ed all’avvio di nuove Delegazioni Regionali con l’onere, per il Commissario, di provvedere anche all’accreditamento presso le istituzioni territoriali.
I Presidenti di ciascuna Delegazione (o un loro delegato) hanno diritto di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Conferenza dei Presidenti e a designare un membro del Consiglio di Direzione.

TITOLO XVI – QUOTE Di ASSOCIAZIONE

Articolo 33

La quota associativa annuale e le modalità di pagamento sono proposte dal Consiglio di Direzione ed approvate dal Conferenza dei Presidenti, anche in coordinamento con quanto previsto dall’articolo 5 del presente Statuto.

TITOLO XVII – PATRIMONIO

Articolo 34

Il patrimonio della CONFASSOCIAZIONI è costituito:

a)    dai beni mobili ed immobili di proprietà;
b)    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c)    da contributi, sottoscrizioni, erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della CONFASSOCIAZIONI sono costituite:

a)    dalle quote associative annuali;
b)    da eventuali contributi o sovvenzioni da parte di organismi pubblici o privati;
c)    da eventuali altre risorse derivanti dalle iniziative assunte dall’Associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
d)    da ogni altro contributo e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

TITOLO XVIII – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI – DURATA

Articolo 35

L’esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il novantesimo giorno dell’anno successivo il Consiglio di Direzione invierà a tutte le organizzazioni aderenti il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, per l’approvazione da parte della Conferenza dei Presidenti entro il centoventesimo giorno. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Direzione invierà a tutte le Organizzazioni aderenti il bilancio preventivo del successivo esercizio, per l’approvazione dello stesso entro il 30 novembre.

Articolo 36

La CONFASSOCIAZIONI ha durata illimitata.

TITOLO XVII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di legge.