LEGGE DI BILANCIO: MEMORIA CONGIUNTA INT (TRIBUTARISTI) E CONFASSOCIAZIONI ALLE COMMISSIONI BILANCIO DI CAMERA E SENATO

Giudizio positivo ma problemi di tempistica e di copertura in alcuni casi ne limitano l’efficacia.

Richieste modifiche delle norme sul regime forfettario e sul controllo attribuzione partite iva.

 

Riccardo Alemanno

Roma, 5 dicembre 2022 – L’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) e CONFASSOCIAZIONI hanno inviato, su richiesta delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, una memoria sulla Legge di Bilancio per l’anno 2023. Il documento, a firma Riccardo Alemanno Presidente dell’ INT e Vice Presidente vicario di Confassociazioni – Giuseppe Zambon Vice Presidente INT e Segretario Generale dell’Osservatorio sulla fiscalità di Confassociazioni  – Salvatore Cuomo Consigliere nazionale aggiunto e membro della Commissione fiscalità dell’INT, apre con la condivisione per gli interventi volti a contrastare il caro energia,  evidenziando però forte perplessità per quanto contenuto nel d.l. n.179/2022 circa la riduzione dello sconto delle accise sul costo dei carburanti, che è passato da  30,5 centesimi a 18,3 centesimi/litro, con conseguente aumento dei costi in capo a cittadini e attività produttive, ciò a giudizio degli scriventi, rende non più rinviabile un intervento strutturale di riduzione delle accise, recuperando risorse da una concreta ottimizzazione della spesa pubblica.

Nella memoria si affrontano vari punti tra cui:

– taglio del cuneo fiscale, apprezzato ma ridotto non solo rispetto alle aspettative, ma soprattutto rispetto alla necessità di maggior liquidità che occorre alle famiglie per affrontare il caro-vita, che va ben oltre il caro-energia;

  cartelle di pagamento somme iscritte a ruolo, occorre ancora più determinazione sul lasso temporale delle rateazioni, in quanto quello attualmente previsto non sembra poter superare i problemi già evidenziati su precedenti interventi legislativi.

L’ attenzione della memoria si focalizza quindi su tre articoli della Legge di Bilancio, chiedendone modifiche:

–  art. 12 regime forfettario: evidenziata la semplificazione operativa per un maggior  numero di operatori economici, semplificazione che dovrebbe essere estesa per taluni adempimenti anche ai regimi ordinari, viene chiesta la rimozione del tetto di 30 mila euro per redditi da lavoro dipendente e/o pensione per accedervi e l’estensione della c.d. flat tax anche ai soci di società di persone, di associazioni e società professionali,  che non superino gli 85 mila euro di redditi da partecipazione:

– art. 36 controlli connessi all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA: pur condividendo la necessità di una maggiore attenzione nella fase di  attribuzione, il cui controllo sarebbe sicuramente reso più efficace attraverso la concreta interoperabilità delle banche dati della P.A. e in attesa dei richiamati provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, si esprime preoccupazione per il coinvolgimento in solido al contribuente dell’intermediario fiscale che abbia presentato il modulo di  richiesta di attribuzione della partita IVA. Ciò non per rifuggire da eventuali responsabilità, ma per evidenziare che l’intermediario non ha strumenti per svolgere indagini, che peraltro non gli competono, né potrebbero competergli, ma ha unicamente l’obbligo, ai fini dell’antiriciclaggio, di effettuare l’adeguata verifica della clientela, con analisi documentali generiche e con sue dichiarazioni spontanee del richiedente. Non è però sufficiente che nella relazione alla D.D.L. si faccia, come mero esempio delle azioni da porre in essere per evitare comportamenti scorretti, riferimento all’adeguata verifica della clientela. Per cui si ritiene necessario eliminare dalla norma la solidarietà dell’intermediario o quantomeno inserire al comma 2 dopo le parole… decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633 le seguenti parole “… , salvo sia stata effettuata l’adeguata verifica della clientela.” Inoltre, pur comprendendo le finalità condivisibili, di maggior attenzione all’attribuzione della partita IVA, sarebbe opportuno che quando una norma contempla il coinvolgimento dell’intermediario fiscale, siano preventivamente sentite le organizzazioni rappresentanza di tale figura professionale, al fine di avere indicazioni operative praticabili per le finalità della norma stessa, evitando di esporre il professionista a rischi  collegati ad accadimenti futuri non conoscibili e a comportamenti di terzi dei quali non può essere ritenuto responsabile, salvo emergano suoi coinvolgimenti da atti giudiziari.

– art. 42 definizione agevolata controversie tributarie: la norma è speculare a quella del D.L. 119/2018, come specificato anche nella relazione illustrativa al predetto art. 42, già ampiamente commentata dalla prassi dell’Agenzia Entrate e della dottrina. La criticità che si rileva nel testo dell’art. 42 riguarda l’ambiguità dei termini utilizzati nel comma 2 laddove il legislatore richiama il concetto di pendenza del giudizio unito a quello di iscrizione nel primo grado senza, peraltro, separare i due termini con una qualsivoglia congiunzione o disgiunzione. Sarebbe pertanto opportuno che la locuzione “pendente iscritto nel primo grado,” fosse sostituita con “per cui il contribuente si sia già costituito depositandolo presso la Corte di Giustizia di primo grado o, a termini non scaduti al 01.01.2023, si costituisca nei termini previsti, ma comunque non oltre il 30.04.2023,”.

Il contributo di INT-Confassociazioni pone l’attenzione anche  su due problematiche, non incluse nel D.D.L. ma di cui se ne richiede l’inserimento: l’esclusione dei professionisti di cui alla Legge n.4/2013 dalla tutela in caso di malattia o infortunio, proponendo una modifica alla legge di Bilancio dello scorso anno e l’invio mensile, dal prossimo mese di gennaio, dei dati delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria, proponendo per il 2023 la cadenza semestrale, come per l’anno corrente, e auspicando l’introduzione della fatturazione elettronica anche per le spese e i servizi sanitari, che risolverebbe ogni problematica di acquisizione dati da parte dell’Amministrazione finanziaria ai fini della dichiarazione precompilata.

Il contributo dell’INT e di Confassociazioni si chiude poi con il totale apprezzamento per l’art.21 della D.D.L. (Esenzione IMU per gli immobili occupati), che finalmente esenta i proprietari di immobili, occupati abusivamente, dal pagamento dell’IMU, norma che forse non inciderà sulla crescita economica della Nazione, ma sicuramente sì sulla crescita dell’equità e della giustizia sociale.

 

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